Lo statuto




Art. 1 – DENOMINAZIONE

Da parte dei Comuni di Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana e Tione di Trento è costituita l’associazione culturale denominata: “ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO” avente sede legale in Trento, via del Brennero, al numero civico 139/41.

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE

L’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino si ispira ai valori della Costituzione repubblicana e si propone, senza scopo di lucro, di:

a) favorire l’organizzazione dell’attività teatrale ed il coordinamento della stessa, nel territorio della provincia di Trento;

b) raccogliere elementi e dati, per elaborare progetti e proposte che permettano di soddisfare le esigenze della popolazione nei molteplici aspetti delle arti dello spettacolo dal vivo e riprodotto;

c) intervenire nel campo dello spettacolo dal vivo e riprodotto e di altre iniziative culturali non riconducibili alla forma-spettacolo (seminari, mostre d’arte, laboratori, corsi di perfezionamento, concorsi, pubblicazioni ecc.), nonché effettuare servizi e consulenze per soci o per terzi in conformità ed aderenza agli scopi e finalità previsti dal presente statuto;

d) collaborare particolarmente, nel proprio ambito territoriale, con il Centro Servizi culturali “S. Chiara” di Trento e con il Teatro Stabile di Bolzano, quali maggiori organismi produttori di spettacoli teatrali sul territorio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e con qualunque altra eventuale entità di particolare rilevanza nel settore dello spettacolo dal vivo e riprodotto, purché riconosciuta dal competente Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

Art. 3 – OBIETTIVI

L’associazione si propone il raggiungimento dell’oggetto sociale mediante:

a) l’organizzazione e la gestione diretta di un circuito di teatro primario, coinvolgendo, in via principale, tutti i Comuni soci;

b) la sensibilizzazione alla diffusione di spettacoli dal vivo e riprodotti nei vari gradi della scuola, promuovendo, se del caso, anche appositi circuiti e/o altri progetti formativi;

c) l’essere al servizio dei Comuni aderenti, i quali, nel quadro della programmazione di attività di spettacolo dal vivo e riprodotto in genere, possono far uso dell’organizzazione dell’associazione per allestire manifestazioni e/o eventi finalizzati e ritenuti idonei alla crescita culturale delle rispettive comunità.

I rapporti di collaborazione con altri enti pubblici e/o con soggetti privati saranno formalizzati, di norma, mediante la sottoscrizione di appositi atti di convenzione o protocolli d’intesa. L’associazione si riserva la facoltà di partecipare, in qualità di socio e con dei propri rappresentanti in altre associazioni o consorzi o enti diversi a carattere provinciale o extraprovinciale aventi finalità affini o complementari a quelle dell’associazione, nel caso in cui quest’ultimo lo ritenga utile per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 4 – SOCI

L’associazione è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

a) sono soci fondatori i Comuni di Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana e Tione di Trento;

b) sono soci ordinari i Comuni di Ala, Aldeno, Arco, Baselga di Pinè, Brentonico, Borgo Valsugana, Grigno, Lavis, Ledro, Mori, Nago-Torbole, Pinzolo, Predaia, Ossana, Riva del Garda, Rovereto, Sarnonico, Tesero e Trento;

c) possono inoltre aderire, in qualità di soci ordinari, i Comuni della provincia di Trento che svolgano o si propongano di svolgere in modo continuativo un’attività di spettacolo dal vivo e riprodotto. I Comuni soci partecipano agli organi dell’associazione con un rappresentante in seno all’assemblea come più avanti specificato;

d) possono aderire in qualità di soci ordinari anche Federazioni culturali a carattere provinciale e forme associate dei Comuni che promuovono attività dello spettacolo dal vivo;

e) la richiesta di ammissione alla qualifica di socio deve essere presentata in forma scritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, di cui ai commi precedenti.
L’ammissione viene deliberata dall’assemblea dei soci con votazione a maggioranza semplice;

f) in qualunque momento qualsiasi socio può chiedere di recedere dall’adesione all’associazione con atto scritto e motivato, firmato dal legale rappresentante e tale recesso dev’essere approvato dall’assemblea dei soci nella sua prima riunione utile. Il recesso così approvato ha comunque effetto a valere sull’esercizio finanziario dell’anno successivo a quello n cui il recesso è esercitato. Il socio recedente è quindi impegnato per gli obblighi associativi fino alla conclusione dell’esercizio finanziario in corso;

g) eventuali soci che cessino definitivamente la programmazione dell’attività di spettacolo dal vivo e riprodotto o coloro che, in qualunque forma e modo, rechino danni all’associazione, alla sua immagine e dalla sua reputazione o, ancora, coloro che assumano atteggiamenti in evidente contrasto con gli interessi e gli indirizzi dell’associazione, possono essere esclusi dalla medesima con apposito atto assunto dall’assemblea ordinaria con voto a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. I soci esclusi attraverso tale procedura hanno diritto a ricorrere al Collegio dei Probiviri entro e non oltre trenta giorni dall’avvenuta comunicazione del voto dell’assemblea che li riguarda.

Art. 5 – RAPPRESENTANZA DEI SOCI

La rappresentanza in seno all’assemblea dell’associazione è così costituita:

a) ogni Comune associato esprime una rappresentanza singola, nella persona del Sindaco del Comune stesso o di altra persona da questi delegata e liberamente scelta ad esclusiva discrezione del Sindaco medesimo. La nomina può essere revocata e/o rinnovata ad insindacabile giudizio del Sindaco in carica. Le nomine durano per l’intero mandato del Consiglio comunale fino al subentro del nuovo rappresentante;

b) un rappresentante di eventuali forme associate dei Comuni e delle Federazioni culturali a carattere provinciale socie, che dura in carica per un mandato massimo di cinque anni ed è rinnovabile.

Art. 6 – ORGANI

Gli organi dell’associazione sono:

a) assemblea dei soci;

b) consiglio direttivo;

c) presidente;

d) collegio dei revisori dei conti;

e) collegio dei probiviri.

Art. 7 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci. Essa:

a) elegge il consiglio direttivo, nel rispetto della parità di genere;

b) nomina il collegio dei revisori dei conti secondo le previsioni dell’art. 12 del presente statuto;

c) elegge il collegio dei probiviri, nel rispetto della parità di genere;

d) esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per l’esercizio che chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno e che deve essere approvato entro e non oltre la data del 30 aprile dell’anno successivo;

e) determina le linee di indirizzo dell’associazione e definisce, su proposta del presidente della stessa, l’impostazione organizzativa dell’associazione medesima;

f) esamina e delibera in merito alla richiesta di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, secondo le disposizioni del presente statuto;

g) approva eventuali regolamenti interni definiti dal consiglio direttivo;

h) delibera in merito all’adesione dell’associazione ad altre organizzazioni e designa l’eventuale rappresentanza in seno a tali organismi;

i) delibera su qualsiasi argomento le venga sottoposto dagli altri organi dell’associazione;

l) può revocare e sostituire, motivandone le ragioni, tutti o parte dei membri del consiglio direttivo con il voto di almeno due terzi dei presenti.

L’assemblea dei soci è convocata con lettera a firma del/della presidente, contenente il motivo della convocazione e l’ordine del giorno dei lavori, con un preavviso di almeno dieci giorni antecedenti la data di convocazione stessa.
L’assemblea ordinaria è convocata di norma almeno una volta all’anno. Per la sua validità, in prima convocazione devono essere presenti almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di qualsiasi numero di soci. Le delibere vanno assunte a maggioranza relativa dei presenti.
L’assemblea ordinaria può essere convocata anche a fronte di richiesta scritta, motivata e firmata da almeno un terzo dei soci. In caso di assenza del singolo socio alla seduta dell’assemblea, lo stesso può farsi rappresentare da altro socio che deve essere portatore di una singola delega e tale disposizione è valida per l’assemblea ordinaria come per quella straordinaria.

Art. 8 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L’assemblea straordinaria deve essere convocata, secondo le modalità previste all’art. 7 del presente statuto per l’assemblea ordinaria, quando:

– ne faccia richiesta scritta e motivata il/la presidente e/o la maggioranza del consiglio direttivo;

– ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un numero di soci pari a due terzi dei componenti dell’assemblea.

L’assemblea straordinaria delibera in materia di:

a) modifiche allo statuto sociale con votazione a maggioranza qualificata pari a due terzi dei soci;

b) sentito il collegio dei probiviri, su comportamenti documentati gravi e scorretti dei soci e/o dei componenti del consiglio direttivo;

c) scioglimento dell’associazione e conseguente devoluzione del patrimonio.

Nel caso in cui, pur se richiesta secondo il dettato del presente statuto, la convocazione dello stesso non venisse ottemperata del/della presidente, l’assemblea straordinaria potrà essere convocata validamente del/della vice presidente o, in assenza o impedimento di questo, dal/dalla consigliere più anziano componente del consiglio direttivo.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da cinque a nove membri, eletti fra i soci.
La composizione numerica dell’organo verrà adottata dall’assemblea ordinaria in sede di nomina.
Le sedute del consiglio direttivo sono convocate con lettera, mail o altro mezzo idoneo a dar prova del ricevimento, del/della presidente, contenente l’ordine del giorno della seduta, ai membri del consiglio direttivo ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti, spedita con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la seduta.
Il consiglio direttivo ha competenza a deliberare su ogni argomento di ordinaria e straordinaria amministrazione. In casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere fatta per le vie brevi e con un preavviso minimo di un giorno.
In particolare al consiglio direttivo spetta il compito di:

a) eleggere il/la presidente ed il/la vice-presidente, scegliendoli fra i membri eletti nel consiglio direttivo dall’assemblea ordinaria;

b) designare un direttore, fissandone i compiti e le funzioni;

c) predisporre ed approvare il programma annuale di attività per l’approvazione dello stesso da parte dell’assemblea ordinaria;

d) predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria;

e) predisporre il bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del presente statuto;

f) aprire e concludere i rapporti di lavoro con il personale dipendente, nonché stipulare accordi e convenzioni con eventuali collaboratori e/o consulenti tecnici;

g) deliberare sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e su eventuali transazioni commerciali;

h) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione nell’ambito delle linee di indirizzo stabilite dall’Assemblea.

i) invitare alle sedute dello stesso e qualora lo ritenga necessario persone anche estranee all’associazione per il solo argomento oggetto della loro competenza.

È facoltà del consiglio direttivo delegare, a sua insindacabile discrezione, alcune proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti.

Art. 10. IL/LA PRESIDENTE

I compiti del/della presidente sono quelli di:

a) convocare e presiedere il consiglio direttivo e le assemblee dei soci;

b) rappresentare l’associazione di fronte a terzi;

c) coordinare e sovraintendere alle attività dell’associazione;

d) dirimere eventuali controversie interne, anche avvalendosi del parere del collegio dei probiviri;

e) curare l’esecuzione delle deliberazioni delle assemblee e del consiglio direttivo, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza.

Art. 11 – IL/LA VICE PRESIDENTE

Il/la vice presidente collabora con il/la presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento determinato da qualsiasi motivo.

Art. 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall’assemblea ed è composto da tre membri, dei quali uno può essere indicato dalla Provincia autonoma di Trento, scelti fra gli iscritti al relativo albo professionale.
Il collegio dei revisori dei conti, nella sua prima seduta utile, nomina il suo presidente Il collegio dei revisori dei conti dura in carica per cinque esercizi sociali continuativi e nella sua forma compiuta o anche nei suoi singoli membri può partecipare alle sedute del consiglio direttivo, senza diritto di voto.
Il collegio dei revisori dei conti controlla la contabilità dell’associazione. In particolare esamina i documenti di bilancio preventivo e consuntivo e la relazione accompagnatoria del/della presidente, per poi sottoporre gli stessi all’approvazione dell’assemblea ordinaria.
I revisori dei conti, anche singolarmente, possono compiere verifiche in ordine all’andamento gestionale ed economico dell’associazione.

Art. 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri scelti fra i soci dell’associazione e fra persone di comprovata esperienza e moralità e che non rivestano altri ruoli all’interno dell’associazione. Il collegio nomina al suo interno il proprio presidente; dura in carica per cinque esercizi sociali continuativi ed è rieleggibile.
Il collegio ha competenza sulle seguenti questioni:

a) ricorsi per l’esclusione di soci;

b) interpretazione autentica delle clausole statutarie;

c) controversi fra i soci e fra questi ed il consiglio direttivo;

d) altri problemi sottoposti al collegio dagli altri organi dell’associazione.

Il collegio decide, nelle forme dell’arbitrato irrituale, entro trenta giorni dalla richiesta di giudizio, che deve pervenire in forma scritta. Il collegio dei probiviri è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri, che deliberano a maggioranza dei voti.

Art. 14 – MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

L’associazione provvede al finanziamento delle proprie attività mediante sovvenzioni pubbliche; incassi; versamenti dei soci; servizi resi a terzi ed ogni altra entrata o provento affluente, a qualsiasi titolo, al bilancio dell’associazione medesima. I soci aderenti si riservano eventualmente la facoltà di sopperire in parti uguali alle spese dell’associazione, secondo un preventivo proposto dal consiglio direttivo, sentito il collegio dei revisori dei conti ed approvato dall’assemblea.

Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto può essere modificato, qualora se ne riscontri la necessità, secondo la procedura stabilita all’art. 8. In caso di scioglimento dell’associazione, l’eventuale residuo netto patrimoniale sarà devoluto ad istituzioni con finalità analoghe a quelle dell’associazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rimanda all’applicazione delle vigenti norme in materia di associazioni.